Sovvenzioni, contributi..

Criteri e modalità

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI

Criteri e modalità di aggiudicazione degli alloggi costituenti il patrimonio dell’A.T.E.R.

In questa sezione sono disponibili i testi dei regolamenti che fissano i criteri per l’assegnazione e per la determinazione dei canoni per gli ALLOGGI SOCIALI e per gli ALLOGGI A CANONE CONCORDATO

ALLOGGI SOCIALI

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2021 , n. 15 . “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)”.

ART. 30 - Procedure per l'assegnazione degli alloggi.

1.Il Comune oppure la Zona sociale tramite il comune capofila assegnano gli alloggi di ERS pubblica mediante bando pubblico di concorso indetto tro il 30 settembre, di norma biennalmente.

2. Il bando di concorso indica l'ambito territoriale, i requisiti prescritti dall' articolo 29, comma 1 , il termine per la presentazione della domanda e le modalità di compilazione della stessa, le procedure per la formazione della graduatoria, i criteri per la determinazione del canone di locazione.

3. La Giunta regionale approva il modello tipo di bando ed il modulo tipo di domanda.

4. I Comuni possono, dandone comunicazione alla Giunta regionale:

a) emanare bandi annuali, qualora in occasione del bando precedente abbiano rilevato un'elevata domanda;

b) rinviare l'emanazione del bando biennale, qualora in occasione del bando precedente non abbiano ricevuto domande e non abbiano alloggi da assegnare;

d) emanare bandi di concorso speciali, in dipendenza di gravi emergenze abitative o per tutelare le esigenze di categorie particolari, ovvero per assegnare alloggi realizzati con specifiche finalità, indicando gli eventuali requisiti integrativi e le forme di pubblicità aggiuntive.

- I Comuni disciplinano il procedimento di formazione delle graduatorie, provvisoria e definitiva, per l'assegnazione degli alloggi e le relative modalità di pubblicizzazione senza oneri aggiuntivi per la Regione.

ART. 31 - Criteri per la formazione della graduatoria

- La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce le condizioni soggettive ed oggettive di disagio, nonché i relativi punteggi per la formazione della graduatoria, sulla base dei seguenti criteri:

a) ISEE del nucleo familiare non superiore all'ottanta, al sessanta, al quaranta o al venti per cento del limite massimo vigente per l'accesso:            - punti da 1 a 4;

b) nucleo familiare composto da cinque o più persone, ovvero presenza nel nucleo familiare di minori inferiori ai dieci anni, di anziani superiori ai sessantacinque anni, di persone con disabilità con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento o di minori superiori ai dieci anni in possesso della certificazione di cui all' articolo 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):    - punti da 1 a 4;

c) nucleo familiare composto esclusivamente da anziani superiori ai sessantacinque anni  o persone con disabilità, da giovani con non più di  quaranta  anni, da un solo genitore con uno o più minori a carico: - punti da 1 a 5;

d) nucleo familiare di recente o prossima costituzione:   - punti da 1 a 3;

e) nucleo familiare che vive in locali impropri, ovvero in alloggio il cui stato di conservazione sia considerato scadente o comunque privo dei servizi essenziali  o, nel caso di nucleo familiare con presenza di persone con disabilità con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento, con presenza di barriere architettoniche:  - punti da 1 a 3;

f) nucleo familiare che vive in condizioni di sovraffollamento:  - punti da 1 a 3;

g) nucleo familiare che deve rilasciare l'alloggio occupato a causa di ordinanza di sgombero, di provvedimento esecutivo di sfratto, intimato nell'anno antecedente alla data del bando e non per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione, ovvero di provvedimento di rilascio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro o provvedimento di rilascio forzato di immobile pronunciato dall'autorità giudiziaria: - punti da 1 a 5;

h) nucleo familiare già collocato in precedenti graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica predisposte dal comune titolare del bando:  - punti da 1 a 3.

2. I Comuni individuano eventuali ulteriori criteri e determinano i relativi punteggi da attribuire, complessivamente, fino ad un massimo di punti sei, anche tenendo conto del periodo di residenza anagrafica storica o di attività lavorativa nel territorio regionale. In quest'ultimo caso però il punteggio da attribuire non può superare i punti due.

I Comuni sulla base delle condizioni di disagio, degli ulteriori criteri  e dei relativi punteggi di cui ai commi 1 e 2 formulano  la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica.

REGOLAMENTO REGIONALE 27 maggio 2019 , n. 7 “Criteri, parametri e modalità per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERS pubblica di cui alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale).”.

ART. 2 – “Definizione del canone di locazione”

1. Il canone di locazione degli alloggi di ERS pubblica è calcolato sulla base delle aree omogenee di utenza di cui all' articolo 44, comma 1 della l.r. 23/2003 ed è così definito:

a) per l'area di protezione sociale: esclusivamente in riferimento al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell'assegnatario, calcolato ai sensi della normativa vigente;

b) per l'area amministrata e per l'area di decadenza: da una quota percentuale dell'ISEE incrementata da una quota percentuale del valore dell'immobile assegnato, denominato canone oggettivo.

ART. 3 – “Criteri per la determinazione del canone di locazione”

1. Il canone di locazione applicato agli assegnatari collocati nelle aree omogenee di utenza di cui all' articolo 2 è determinato con le seguenti modalità:

a) area di protezione sociale: rientrano in tale area omogenea di utenza gli assegnatari in possesso di un ISEE inferiore o uguale a seimila euro (E 6.000,00). Per tale area il canone è commisurato esclusivamente all'ISEE e calcolato in base alle seguenti fasce:

1) ISEE minore o uguale a tremila euro (ISEE =< E 3.000,00): il canone di locazione mensile è pari a quarantacinque euro (E 45,00) e, qualora il nucleo familiare sia composto da una sola persona, lo stesso è pari a trentacinque euro (E 35,00), entrambi aggiornati ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

2) ISEE maggiore di tremila euro e minore o uguale a seimila euro (E 3.000,00 < ISEE =< E 6.000,00): il canone di locazione annuale è pari al quindici per cento dell'ISEE e comunque non inferiore al canone di cui al punto 1), qualora il nucleo familiare sia composto da una sola persona, il canone mensile è pari a quaranta euro (E 40,00) aggiornato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

b) area amministrata: rientrano in tale area omogenea di utenza gli assegnatari in possesso di un ISEE superiore a seimila euro (E 6.000,00) ed inferiore o uguale a trentamila euro (E 30.000,00). Per tale area il canone è determinato dalla somma di una percentuale dell'ISEE del nucleo familiare dell'assegnatario e da una percentuale del canone oggettivo in base alle seguenti fasce:

1) ISEE maggiore di seimila euro e minore o uguale a dodicimila euro (E 6.000,00 < ISEE =< E 12.000,00): il canone di locazione annuale è pari al diciotto per cento dell'ISEE incrementato di una quota variabile direttamente proporzionale al valore dell'ISEE della fascia stessa, tra lo zero ed il venti per cento del canone oggettivo;

2) ISEE maggiore di dodicimila euro e minore o uguale a ventimila euro (E 12.000,00 < ISEE =< E 20.000,00): il canone di locazione annuale è pari al diciannove per cento dell'ISEE incrementato di una quota variabile direttamente proporzionale al valore dell'ISEE della fascia stessa, tra il venti ed il trenta per cento del canone oggettivo;

3) ISEE maggiore di ventimila euro e minore o uguale a trentamila euro (E 20.000,00 < ISEE =< E 30.000,00): il canone di locazione annuale è pari al venti per cento dell'ISEE incrementato di una quota variabile, direttamente proporzionale al valore dell'ISEE della fascia stessa, tra il trenta ed il quaranta per cento del canone oggettivo;

c) area di decadenza: rientrano in tale area omogenea, per un periodo massimo di due anni consecutivi, gli assegnatari in possesso di un ISEE, rilevata in sede di aggiornamento annuale, superiore al limite massimo di 30.000,00 euro dell'area amministrata; per tale area il canone di locazione è pari al venti per cento dell'ISEE incrementato del cinquanta per cento del canone oggettivo. Il canone di locazione annuale non può comunque essere superiore al trenta per cento dell'indicatore della situazione economica (ISE).

2. I criteri per l'inserimento degli assegnatari nelle aree omogenee di utenza e le modalità di determinazione del canone sono riportate nell'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

3. Il canone oggettivo è determinato dall'ATER regionale sulla base dei criteri e parametri stabiliti nell'Allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

ALLOGGI A CANONE CONCORDATO

-        DCA ATER N. 23/2020 

-        ACCORDO TERRITORIALE 

 

CONTRIBUTI REGIONALI PER MOROSITA’ INCOLPEVOLE

DEFINIZIONE:

Intervento economico disposto dalla Regione dell’Umbria a sostegno degli inquilini morosi “incolpevoli”, ossia le famiglie che, per sopravvenuti motivi indipendenti dalla loro volontà (licenziamento, cassa integrazione, malattia grave, decesso dell’unico percettore di reddito, ecc.) si sono trovate a non poter più corrispondere il canone di locazione e, per questo motivo, sono state sottoposte a provvedimento di sfratto per morosità.

 ATTI DI CONCESSIONE:

ANNO 2017 - D.G.R.  n. 467/2016-Intervento di sostegno economico a favore dei nuclei familiari morosi incolpevoli assegnatari di alloggi di e.r.s. gestito dall’A.T.E.R. Regionale

AVVISO 

 

ANNO 2019 - - D.G.R.  n. 885/2019-Intervento di sostegno economico a favore dei nuclei familiari morosi incolpevoli assegnatari di alloggi di e.r.s. gestito dall’A.T.E.R. Regionale

AVVISO

GRADUATORIA 

 

ANNO 2021 - D.G.R.  n. 906/2021-Intervento di sostegno economico a favore dei nuclei familiari morosi incolpevoli assegnatari di alloggi di e.r.s. gestito dall’A.T.E.R. Regionale

AVVISO

GRADUATORIA 

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