Whistleblowing

Il whistleblowing è uno strumento attraverso il quale un soggetto qualificato, titolare di un rapporto giuridico di seguito individuato, può segnalare condotte ed atti illeciti.

L’azienda ha adottato una specifica procedura con lo scopo  da un lato, di mettere a conoscenza del potenziale segnalante i propri diritti, le corrette procedure, l’estensione e i limiti della sua tutela; dall’altro, per il soggetto ricevente, ed eventuali altri soggetti coinvolti nella gestione e trattazione della segnalazione, di conoscere il perimetro del proprio compito e le connesse responsabilità; non da ultimo, anche soggetti terzi eventualmente menzionati nella segnalazione possono avere conoscenza di quale possa essere la trattazione dei dati che li riguardano e di quale tipo di accesso sia possibile agli stessi dati.

 

I soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni protette sono:

  • Personale dipendente di Ater Umbria, compresi gli assunti in periodo di prova, anche coloro con i quali il rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro;
  • Lavoratori autonomi che collaborano con Ater Umbria
  • Liberi professionisti e consulenti che collaborano con Ater Umbria
  • Tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che collaborano con Ater Umbria
  • Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, può trattarsi, ad esempio, dei componenti dei Consigli di amministrazione, anche senza incarichi esecutivi, oppure dei componenti degli Organismi interni di valutazione (OIV) o degli Organismi di vigilanza (ODV)

 

Ai soggetti sopra indicati si applicano le tutele previste dal D. Lgs n. 24/2023 nel caso in cui effettuino segnalazioni interne o esterne, denunce all’Autorità giudiziaria o contabile o divulgazioni pubbliche delle informazioni su violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del suddetto decreto legislativo, tali tutele si applicano anche qualora la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga nei seguenti casi:

  1. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  2. durante il periodo di prova;
  3. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

 Inoltre, ai sensi del successivo comma 5 del medesimo articolo, le tutele sono estese anche:

a)       al facilitatore, ossia la persona fisica che, ai sensi della lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 del D. Lgs n. 24/2023 “assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata”;

b)      alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c)       ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d)      agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La descrizione della procedura ed il meccanismo di segnalazione è contenuta nell’allegato al PTCPT 2023-2025 al quale si fa espressamente rinvio.

Ater Umbria mette a disposizione delle persone segnalanti canali diversi per le segnalazioni. In particolare, è possibile effettuare segnalazioni in forma orale e in forma scritta.      

Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta, l’ente mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata. Raggiungibile attraverso il seguente link

   Ater Umbria - Ater Umbria (whistleblowing.it)

    Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente (RPCT), scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

Per le segnalazioni in forma orale, la persona segnalante può contattare il soggetto ricevente (RPCT), richiedendo disponibilità per un incontro personale. Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante, affinché sia processato.

Il canale di segnalazione é in via prioritaria quello interno.

Nei soli casi di cui all’art 6 del D. Lgs 24/2023 – ossia laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

-        la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito

-        la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione

-        la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Va utilizzata la segnalazione esterna ad ANAC, per il cui funzionamento si rinvia al regolamento del 12 luglio 2023 ( https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing

Rimane ovviamente impregiudicata la facoltà dei segnalatori di inoltrare segnalazione direttamente all'autorità giudiziaria competente.

La nuova normativa prevede che persona segnalante che effettui una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D. Lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

-        la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni

-        la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

-        la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

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