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Doveri dell'Assegnatario

 

1) Osservare le disposizioni di legge, la convenzione d’uso, il regolamento per l’uso degli alloggi e gli altri provvedimenti amministrativi, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento d’uso, dalla convenzione di locazione, dalla L.R. 23/03 e dal codice civile.

 

2) Pagare regolarmente il canone di locazione nei modi e nei termini indicati dall’ATER.

 

3) Presentare periodicamente la documentazione reddituale richiesta dall’Azienda al fine di aggiornare il canone di locazione.
Qualora l’assegnatario, senza motivazione, non produca la documentazione richiesta o vi dovesse provvedere parzialmente, sarà applicato il canone sanzionatorio previsto dalla legge.

Nel caso in cui l’alloggio venga abbandonato per un periodo superiore a tre mesi, senza gravi motivi, verrà dichiarata, dal Sindaco del Comune competente per territorio, la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ai sensi dell’art. 39 della L.R. 23/03.

 

4) Comunicare all’ATER ogni variazione del proprio nucleo familiare.

 

5) Non sublocare in tutto o in parte l’alloggio assegnatogli pena la decadenza dall’assegnazione.
Non è consentito alloggiare, al di là della breve e occasionale ospitalità, sia pure a titolo gratuito, persone non indicate come facenti parte del proprio nucleo familiare, salva preventiva autorizzazione dell’Azienda.

 

6) Non adibire l’alloggio e le sue pertinenze (cantina, garage, ecc.) ad attività illecite. L’assegnatario ha l’obbligo di utilizzare l’immobile ad uso esclusivo di abitazione a meno che non sia stabilito diversamente nella convenzione di uso dell’alloggio o vi sia espressa autorizzazione scritta dell’Azienda.
Ciò premesso non è consentito che gli alloggi siano destinati ad uffici professionali, ad esercizio di industrie, commercio, laboratori, officine, scuole private, pensioni, né a deposito di merci da commercializzare all’ingrosso o al minuto.

 

7) Mantenere con la massima cura l’alloggio assegnato. Gli assegnatari devono servirsi dell’alloggio e delle sue pertinenze con assoluta diligenza, assumendo a loro carico tutti quei lavori che si renderanno necessari come specificato nel regolamento allegato alla convenzione d’uso dell’alloggio) e nel codice civile.

N.B. E’ a carico dell’assegnatario qualsiasi riparazione causata da sua negligenza e incuria o, in caso di danni, dal fatto di non aver segnalato tempestivamente all’Azienda la necessità di interventi di competenza di quest’ultima.

 

8) Chiedere l’autorizzazione all’ATER per l’esecuzione di lavori diversi dalla manutenzione a loro carico o che comunque comportino modifiche strutturali o variazioni allo stato originario dell’alloggio.

N.B. Eventuali miglioramenti apportati dall’assegnatario, previa autorizzazione dell’Ente, non comportano il diritto ad alcun indennizzo.

 

9) Rispettare il regolamento d’uso ed, ove in vigore, i regolamenti di condominio o di autogestione; pagare le spese condominiali richieste.
In particolare gli inquilini sono tenuti alla osservanza delle norme di buon vicinato ed al rispetto dei rapporti reciproci e di quelli con gli abitanti dei fabbricati vicini. Qualora l’Azienda fosse costretta ad intervenire versando somme per il pagamento di fornitura come acqua, gas, luce, ecc. per conto dell’assegnatario, questi ne risponderà con le stesse modalità previste nel caso di morosità per il mancato o ritardato pagamento del canone di locazione.
Il mancato rispetto di questi doveri comporta la decadenza dall’assegnazione, con conseguente risoluzione di diritto della convenzione d’uso dell’alloggio.
La legge prevede inoltre altri casi in cui l’assegnatario decade dall’assegnazione dell’alloggio di ERP.
Fra questi, in particolare, emergono i seguenti:
- quando l’assegnatario è titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- se l’assegnatario è titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su alloggio anche sfitto ubicato al di fuori dell’ambito territoriale cui si riferisce il bando la cui quota di valore locativo è uguale al valore locativo di un alloggio adeguato alle esigenze del suo nucleo familiare.
- nel caso in cui il reddito del nucleo familiare superi del 75% quello convenzionale, per due anni consecutivi (4 anni se a formare il reddito complessivo concorrono anche i redditi percepiti dai figli), il Sindaco del Comune competente può attivare il procedimento di decadenza dall’assegnazione.
- qualora l’assegnatario occupa l’alloggio senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

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