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18.05.2013 /Alloggi a canone concordato Canone Gli Accordi territoriali, in conformità delle finalità della L. 431/98, stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all’interno delle quali, secondo le caratteristiche dell’edificio e dell'unità immobiliare, è concordato, tra le parti, il canone per i singoli contratti. Le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, individuano delle microzone del territorio comunale aventi caratteristiche omogenee per: - valori di mercato; - dotazioni infrastrutturali; - tipologie edilizie. Per ogni area od eventuale zona, gli Accordi locali prevedono un valore minimo ed un valore massimo del canone. Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione, si tiene conto dei seguenti elementi: - tipologia e stato manutentivo dell'alloggio; - pertinenze dell'alloggio; - presenza di spazi comuni; - dotazione di servizi tecnici. 
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18.05.2013 /Alloggi a canone concordato Uscita dagli alloggi Può avvenire per: - risoluzione causata da gravi violazioni del contratto - rilascio volontario dell'alloggio Le principali cause di violazione contrattuale sono: a) aver adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali; b) ver causato gravi danni all'alloggio o alle parti comuni dell'edificio, fermo restando l'obbligo di risarcimento dei danni e il rimborso delle spese per il ripristino; c) aver eseguito opere sulle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto senza il prescritto titolo abitativo. È fatta salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge e la rimozione dell'abuso entro il termine disposto dal Comune. Il caso di rilascio volontario dell’alloggio l’assegnatario inoltra all’Azienda la comunicazione di recesso anticipato da effettuarsi almeno 180 giorni prima della data di effettiva riconsegna. Una volta ricevuto l’avviso di disdetta, l’Azienda comunica all’assegnatario le modalità per il rilascio dell’alloggio e, successivamente, provvede a contattarlo direttamente per concordare la data esatta del rilascio. Il pagamento del canone di locazione andrà effettuato fino alla data della effettiva riconsegna dell’alloggio. 
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18.05.2013 /Alloggi a canone concordato Cambio alloggio consensuale a) Alloggi di edilizia residenziale pubblica 
 L'art. 35 della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i. prevede che sia il Comune a disciplinare, d'intesa con l'ATER regionale, le procedure per attuare la mobilità volontaria, tramite l'emanazione di bandi con cadenza almeno biennale.
 In questa sezione del sito possono essere inseriti gli annunci degli inquilini di alloggi di edilizia sociale che cercano altri inquilini e.r.s. con cui scambiare il proprio alloggio, previo assenso dell'A.T.E.R. regionale e autorizzazione concessa con provvedimento del Comune competente per territorio.
 Gli annunci pervenuti degli inquilini interessati a scambiare il proprio alloggio sono raccolti nell'elenco consultabile nella sezione "ANNUNCI PER CAMBIO CONSENSUALE ALLOGGI".L'annuncio verrà pubblicato in questa sezione del sito. 
 Per rispetto degli obblighi di riservatezza, negli annunci pubblicati non compaiono nomi, ma codici identificativi dei richiedenti il cambio.
 Gli assegnatari che abbiano individuato dall'elenco pubblicato un alloggio di proprio interesse possono inoltrare la relativa domanda agli uffici A.T.E.R.Dopo aver verificato le identità degli inquilini interessati allo scambio di alloggi e la sussistenza dei requisiti di legge in capo a entrambi, gli uffici A.T.E.R. comunicheranno i recapiti telefonici ai rispettivi titolari dell'annuncio. 
 Qualora i due assegnatari raggiungano l'accordo per lo scambio degli alloggi, comunicheranno all'A.T.E.R. la propria volontà, con una dichiarazione contestuale.
 L’A.T.E.R. provvederà all'inoltro della dichiarazione al Comune di competenza, previa verifica del possesso dei requisiti da parte di entrambi i richiedenti il cambio.
 Non potrà essere consentito il cambio fra assegnatari residenti in diversi Comuni e che non siano in regola con il pagamento dei canoni e/o delle quote a rimborso dei servizi comuni.
 La corrispondenza fra due richieste inserite nell'elenco degli avvisi pubblicati potrà anche essere rilevata d'ufficio; in questo caso l'A.T.E.R. comunicherà i recapiti telefonici ad entrambi i titolari dei codici inseriti negli annunci che richiedano alloggi rispettivamente corrispondenti.b) Alloggi di edilizia agevolata 
 In questa sezione del sito possono essere inseriti gli annunci degli inquilini di alloggi di edilizia agevolata che cercano altri inquilini con cui scambiare il proprio alloggio, previa assenso dell'A.T.E.R. regionale
 Gli annunci pervenuti degli inquilini interessati a scambiare il proprio alloggio sono raccolti nell'elenco consultabile nella sezione "ANNUNCI PER CAMBIO CONSENSUALE ALLOGGI".
 L'annuncio verrà pubblicato in questa sezione del sito.
 Per rispetto degli obblighi di riservatezza, negli annunci pubblicati non compaiono nomi, ma codici identificativi dei richiedenti il cambio.Gli assegnatari che abbiano individuato dall'elenco pubblicato un alloggio di proprio interesse possono inoltrare la relativa domanda agli uffici A.T.E.R. 
 Dopo aver verificato le identità degli inquilini interessati allo scambio di alloggi e la sussistenza dei requisiti di legge in capo a entrambi, gli uffici A.T.E.R. comunicheranno i recapiti telefonici ai rispettivi titolari dell'annuncio.
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18.05.2013 /Alloggi a canone concordato Alloggi canone concordato L’ATER Umbria, oltre a realizzare e gestire alloggi di Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ai sensi della L.R. 23/03, opera anche sul libero mercato immobiliare proponendo in affitto alloggi sia propri sia in gestione per conto di terzi. I contratti di locazione sono regolati dalla legge n. 431/98. I canoni degli alloggi sono "calmierati", cioè più bassi rispetto a quelli di mercato per operare, secondo le indicazioni della L.R.19/10, con fini "calmieratori" nei confronti delle tendenze economiche in atto. Questa sezione dei sito è dedicata a quelle famiglie che pur non possedendo i requisiti per l’accesso agli alloggi a canone sociale, non riescono a trovare una risposta adeguata nella locazione regolata esclusivamente dalla mutua interazione tra locatore e conduttore. 
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18.05.2013 /Uffici, negozi, posti auto Disponibilità locali Siamo spiacenti ma questa pagina è in fase di allestimento 
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18.05.2013 /Manutenzione alloggi Manutenzione alloggi Manutenzione ordinaria:comprende tutti gli interventi che devono essere eseguiti per conservare gli alloggi e il fabbricato in buono stato e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; è dovere dell’utente conservare con cura l’alloggio provvedendo direttamente alla manutenzione. Gli interventi a carico dell’Ente Gestore previsti dal Regolamento per l’uso degli alloggi, sono eseguiti su richiesta scritta dell’assegnatario o suo rappresentante. La domanda va indirizzata al Servizio Manutenzione dell’ATER: può essere utilizzato il modulo di segnalazione ricompreso nella sezione "modulistica".Nei fabbricati dove è costituito il condominio o l’autogestione, le richieste devono essere indirizzate all’amministratore o al responsabile dell’autogestione.
 La richiesta deve contenere il nome e cognome dell’utente titolare del contratto di locazione, la descrizione dei lavori da eseguire, l’ubicazione dell’alloggio, il numero telefonico dell’assegnatario, gli orari in cui poter effettuare il sopralluogo nell’alloggio. In casi di assoluta urgenza è possibile formulare la richiesta tramite chiamata telefonica che deve essere comunque seguita da richiesta scritta. Un tecnico dell’ATER (o un addetto della ditta incaricata di effettuare i lavori) eseguirà un sopralluogo per verificare l’entità dell’intervento da realizzare e procederà ad ordinare l’esecuzione dei lavori, qualora siano indispensabili e improcrastinabili, purché siano compatibili con quanto previsto dal Regolamento per l’uso degli alloggi.Per quanto riguarda i guasti agli impianti, l’utente è tenuto a comunicarli al Servizio Manutenzione dell’ATER in maniera tempestiva in quanto potrebbe essere ritenuto responsabile di eventuali danni provocati alle parti comuni degli edifici o agli alloggi stessi qualora si dovesse accertare che sono dovuti alla mancata o tardiva segnalazione del guasto. L’assegnatario è tenuto, inoltre, in presenza di eventuali danni, ad adoperarsi per limitarne al massimo l’entità. Condizione necessaria è che l’inquilino non sia in stato di morosità nei confronti dell’istituto; nel caso non sussista tale condizione, non verranno eseguiti lavori di manutenzione, a meno che non si tratti di opere necessarie per l’integrità statica del fabbricato, di salvaguardare la sicurezza degli impianti o di evitare danni agli alloggi confinanti. Impianti di riscaldamento: la manutenzione e il mantenimento in efficienza della caldaia autonoma di riscaldamento e produzione di acqua calda per uso sanitario è di competenza dell’occupante dell’alloggio. L’utente ha l’obbligo di sottoscrivere con una ditta specializzata di sua fiducia, regolarmente iscritta agli Albi delle imprese artigiane, dell’industria o della Camera di Commercio, un contratto di manutenzione dell’impianto per la verifica annuale e la prova di combustione biennale. Quando la caldaia non è più riparabile, l’assegnatario deve presentare richiesta scritta di sostituzione indirizzata all’Ufficio Manutenzione, corredata di dichiarazione della ditta responsabile della manutenzione dell’impianto che attesti l’irreparabilità della stessa. Manutenzione straordinaria: comprende tutti quegli interventi mirati a modificare e/o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché a realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici; comprende altresì la trasformazione degli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. La manutenzione straordinaria del fabbricato viene eseguita dall’ATER su richiesta scritta del responsabile dell’autogestione o degli utenti di alloggi di ERP che deve essere indirizzata all’Ufficio Tecnico dell’Ente. A seguito dell’analisi delle varie richieste, l’Ufficio predispone un programma degli interventi urgenti e necessari in base alle disponibilità finanziarie esistenti. 
 Le richieste aventi carattere di urgenza e imprevedibilità verranno accolte ed attuate con fondi dell’Ente riservati per queste tipologie di interventi.
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18.05.2013 /Uffici, negozi, posti auto Canone Siamo spiacenti ma questa pagina è in fase di allestimento 
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Condomini Il condominio rappresenta una situazione di fatto e di diritto che si realizza allorché in un immobile coesistano più proprietari di appartamenti. Di fatto il condominio nasce quando l’Ente (primo proprietario) ha venduto parte degli alloggi di uno stabile. L’amministrazione condominiale è obbligatoria per gli edifici integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Il codice civile prevede che se i proprietari sono più di quattro è necessaria la nomina di un amministratore; se sono più di dieci deve essere formalizzato uno specifico regolamento di condominio. Il condominio viene costituito su richiesta dei proprietari. Qualora l’Ente sia proprietario di una minoranza degli alloggi del fabbricato, gli altri proprietari possono promuovere la prima assemblea del condominio per la formale costituzione e la nomina di un amministratore. 
 
 
 