Uscita dagli alloggi

Può avvenire per:

- risoluzione causata da gravi violazioni del contratto

- rilascio volontario dell'alloggio

Le principali cause di violazione contrattuale sono:

a) aver adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali;

b) ver causato gravi danni all'alloggio o alle parti comuni dell'edificio, fermo restando l'obbligo di risarcimento dei danni e il rimborso delle spese per il ripristino;

c) aver eseguito opere sulle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto senza il prescritto titolo abitativo. È fatta salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge e la rimozione dell'abuso entro il termine disposto dal Comune.

Il caso di rilascio volontario dell’alloggio l’assegnatario inoltra all’Azienda la comunicazione di recesso anticipato da effettuarsi almeno 180 giorni prima della data di effettiva riconsegna. Una volta ricevuto l’avviso di disdetta, l’Azienda comunica all’assegnatario le modalità per il rilascio dell’alloggio e, successivamente, provvede a contattarlo direttamente per concordare la data esatta del rilascio. Il pagamento del canone di locazione andrà effettuato fino alla data della effettiva riconsegna dell’alloggio.

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