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18.05.2013 /Alloggi a canone sociale
Uscita dagli alloggi
Può avvenire per:
- decadenza dei diritti di assegnazione
- rilascio volontario dell'alloggio
La decadenza dall'assegnazione è disposta dal Comune, anche su richiesta dell'ATER regionale, nei casi in cui l'assegnatario:
a) abbia abbandonato l'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo di tempo superiore a tre mesi, ovvero abbia sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
b) abbia adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali;
c) abbia causato gravi danni all'alloggio o alle parti comuni dell'edificio, fermo restando l'obbligo di risarcimento dei danni e il rimborso delle spese per il ripristino;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione;
e) abbia percepito un reddito superiore al limite per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica stabilito dalle norme regolamentari per due anni consecutivi;
f) non abbia prodotto anche per un anno solamente la documentazione richiesta per l'accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza;
g) abbia eseguito opere sulle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto senza il prescritto titolo abitativo. È fatta salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge e la rimozione dell'abuso entro il termine disposto dal Comune.
Il caso di rilascio volontario dell’alloggio l’assegnatario inoltra all’Azienda la disdetta del contratto da effettuarsi almeno 30 giorni prima della data di effettiva riconsegna. Una volta ricevuto l’avviso di disdetta, l’Azienda comunica all’assegnatario le modalità per il rilascio dell’alloggio e, successivamente, provvede a contattarlo direttamente per concordare la data esatta del rilascio. Il pagamento del canone di locazione andrà effettuato fino alla data della effettiva riconsegna dell’alloggio.
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18.05.2013 /Alloggi a canone sociale
Alloggi canone sociale
Il D.M. infrastrutture 22.04.2008 definisce "alloggio sociale" l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.
L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.
Gli alloggi a canone sociale (c.d. edilizia sovvenzionata) sono destinati ad ampliare l'offerta di abitazioni in affitto per medio/lungo periodo e a canoni adeguati alla capacità economica dei nuclei familiari più svantaggiati.
Il canone di locazione dell'alloggio sociale è definito dalle Regioni, in concertazione con gli enti locali, in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell’alloggio. L’ammontare dei canoni di affitto percepiti dagli operatori deve comunque coprire i costi fiscali di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio.
L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle leggi regionali.
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18.05.2013 /Alloggi a canone concordato
Uso degli alloggi
Gli alloggi vengono concessi per l’uso esclusivo di abitazione del conduttore e del nucleo familiare. E' pertanto vietata ogni diversa destinazione d’uso e qualunque forma di cessione o subaffitto, anche parziale.
Ogni aspetto del rapporto fra l’Azienda e gli utenti viene regolato, oltre che dalla disciplina generale prevista dal codice civile in materia di locazione, dal contratto e dal regolamento dei rapporti con l’utenza adottato dall’A.T.E.R.. In ogni caso, è vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
La locazione ha inizio dalla data di consegna delle chiavi. Il conduttore deve utilizzare l’alloggio con la diligenza del buon padre di famiglia, non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all’immobile, alla sua destinazione e agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto dell’Azienda.
Il conduttore deve pertanto consentire l’accesso all’alloggio a incaricati dell’A.T.E.R. sia per consentire la verifica delle riparazioni necessarie, sia per l’esecuzione dei lavori di riparazione, sia per altro giustificato motivo.
Il conduttore è tenuto ad effettuare a proprio carico, oltre le riparazioni di cui all’art. 1609 C.C., e quelle conseguenti a danni provocati da sua colpa nell’uso dell’immobile, le riparazioni relative agli impianti igienico sanitario, idrico elettrico, del gas o del riscaldamento di pertinenza esclusiva dell’alloggio.
Inoltre, il conduttore non può opporsi all'esecuzione, nell'alloggio o nei locali comuni, di lavori di riparazione, rifacimento, miglioramenti, ristrutturazioni od innovazioni ritenuti necessari dall'Azienda, ed è tenuto ad effettuare il rimborso, in quota-parte millesimale, delle spese sostenute dall’Azienda o dalla gestione condominiale del fabbricato.
Infine, il conduttore deve riconsegnare l’alloggio nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuto, salvo il normale deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno.
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18.05.2013 /Alloggi a canone concordato
Canone
Gli Accordi territoriali, in conformità delle finalità della L. 431/98, stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all’interno delle quali, secondo le caratteristiche dell’edificio e dell'unità immobiliare, è concordato, tra le parti, il canone per i singoli contratti.
Le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, individuano delle microzone del territorio comunale aventi caratteristiche omogenee per:
- valori di mercato;
- dotazioni infrastrutturali;
- tipologie edilizie.
Per ogni area od eventuale zona, gli Accordi locali prevedono un valore minimo ed un valore massimo del canone.
Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione, si tiene conto dei seguenti elementi:
- tipologia e stato manutentivo dell'alloggio;
- pertinenze dell'alloggio;
- presenza di spazi comuni;
- dotazione di servizi tecnici.
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18.05.2013 /Alloggi a canone concordato
Uscita dagli alloggi
Può avvenire per:
- risoluzione causata da gravi violazioni del contratto
- rilascio volontario dell'alloggio
Le principali cause di violazione contrattuale sono:
a) aver adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali;
b) ver causato gravi danni all'alloggio o alle parti comuni dell'edificio, fermo restando l'obbligo di risarcimento dei danni e il rimborso delle spese per il ripristino;
c) aver eseguito opere sulle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto senza il prescritto titolo abitativo. È fatta salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge e la rimozione dell'abuso entro il termine disposto dal Comune.
Il caso di rilascio volontario dell’alloggio l’assegnatario inoltra all’Azienda la comunicazione di recesso anticipato da effettuarsi almeno 180 giorni prima della data di effettiva riconsegna. Una volta ricevuto l’avviso di disdetta, l’Azienda comunica all’assegnatario le modalità per il rilascio dell’alloggio e, successivamente, provvede a contattarlo direttamente per concordare la data esatta del rilascio. Il pagamento del canone di locazione andrà effettuato fino alla data della effettiva riconsegna dell’alloggio.
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18.05.2013 /Alloggi a canone concordato
Alloggi canone concordato
L’ATER Umbria, oltre a realizzare e gestire alloggi di Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ai sensi della L.R. 23/03, opera anche sul libero mercato immobiliare proponendo in affitto alloggi sia propri sia in gestione per conto di terzi.
I contratti di locazione sono regolati dalla legge n. 431/98. I canoni degli alloggi sono "calmierati", cioè più bassi rispetto a quelli di mercato per operare, secondo le indicazioni della L.R.19/10, con fini "calmieratori" nei confronti delle tendenze economiche in atto.
Questa sezione dei sito è dedicata a quelle famiglie che pur non possedendo i requisiti per l’accesso agli alloggi a canone sociale, non riescono a trovare una risposta adeguata nella locazione regolata esclusivamente dalla mutua interazione tra locatore e conduttore.
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18.05.2013 /Alloggi a canone concordato
Cambio alloggio consensuale
a) Alloggi di edilizia residenziale pubblica
L'art. 35 della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i. prevede che sia il Comune a disciplinare, d'intesa con l'ATER regionale, le procedure per attuare la mobilità volontaria, tramite l'emanazione di bandi con cadenza almeno biennale.
In questa sezione del sito possono essere inseriti gli annunci degli inquilini di alloggi di edilizia sociale che cercano altri inquilini e.r.s. con cui scambiare il proprio alloggio, previo assenso dell'A.T.E.R. regionale e autorizzazione concessa con provvedimento del Comune competente per territorio.
Gli annunci pervenuti degli inquilini interessati a scambiare il proprio alloggio sono raccolti nell'elenco consultabile nella sezione "ANNUNCI PER CAMBIO CONSENSUALE ALLOGGI".L'annuncio verrà pubblicato in questa sezione del sito.
Per rispetto degli obblighi di riservatezza, negli annunci pubblicati non compaiono nomi, ma codici identificativi dei richiedenti il cambio.
Gli assegnatari che abbiano individuato dall'elenco pubblicato un alloggio di proprio interesse possono inoltrare la relativa domanda agli uffici A.T.E.R.Dopo aver verificato le identità degli inquilini interessati allo scambio di alloggi e la sussistenza dei requisiti di legge in capo a entrambi, gli uffici A.T.E.R. comunicheranno i recapiti telefonici ai rispettivi titolari dell'annuncio.
Qualora i due assegnatari raggiungano l'accordo per lo scambio degli alloggi, comunicheranno all'A.T.E.R. la propria volontà, con una dichiarazione contestuale.
L’A.T.E.R. provvederà all'inoltro della dichiarazione al Comune di competenza, previa verifica del possesso dei requisiti da parte di entrambi i richiedenti il cambio.
Non potrà essere consentito il cambio fra assegnatari residenti in diversi Comuni e che non siano in regola con il pagamento dei canoni e/o delle quote a rimborso dei servizi comuni.
La corrispondenza fra due richieste inserite nell'elenco degli avvisi pubblicati potrà anche essere rilevata d'ufficio; in questo caso l'A.T.E.R. comunicherà i recapiti telefonici ad entrambi i titolari dei codici inseriti negli annunci che richiedano alloggi rispettivamente corrispondenti.b) Alloggi di edilizia agevolata
In questa sezione del sito possono essere inseriti gli annunci degli inquilini di alloggi di edilizia agevolata che cercano altri inquilini con cui scambiare il proprio alloggio, previa assenso dell'A.T.E.R. regionale
Gli annunci pervenuti degli inquilini interessati a scambiare il proprio alloggio sono raccolti nell'elenco consultabile nella sezione "ANNUNCI PER CAMBIO CONSENSUALE ALLOGGI".
L'annuncio verrà pubblicato in questa sezione del sito.
Per rispetto degli obblighi di riservatezza, negli annunci pubblicati non compaiono nomi, ma codici identificativi dei richiedenti il cambio.Gli assegnatari che abbiano individuato dall'elenco pubblicato un alloggio di proprio interesse possono inoltrare la relativa domanda agli uffici A.T.E.R.
Dopo aver verificato le identità degli inquilini interessati allo scambio di alloggi e la sussistenza dei requisiti di legge in capo a entrambi, gli uffici A.T.E.R. comunicheranno i recapiti telefonici ai rispettivi titolari dell'annuncio.
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18.05.2013 /Uffici, negozi, posti auto
Disponibilità locali
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