Uscita dagli alloggi

Può avvenire per:

- decadenza dei diritti di assegnazione

- rilascio volontario dell'alloggio

La decadenza dall'assegnazione è disposta dal Comune, anche su richiesta dell'ATER regionale, nei casi in cui l'assegnatario: 

a) abbia abbandonato l'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo di tempo superiore a tre mesi, ovvero abbia sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio o ne abbia mutato la destinazione d'uso; 

b) abbia adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali; 

c) abbia causato gravi danni all'alloggio o alle parti comuni dell'edificio, fermo restando l'obbligo di risarcimento dei danni e il rimborso delle spese per il ripristino; 

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione;

e) abbia percepito un reddito superiore al limite per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica stabilito dalle norme regolamentari per due anni consecutivi; 

f) non abbia prodotto anche per un anno solamente la documentazione richiesta per l'accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza; 

g) abbia eseguito opere sulle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto senza il prescritto titolo abitativo. È fatta salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge e la rimozione dell'abuso entro il termine disposto dal Comune. 

Il caso di rilascio volontario dell’alloggio l’assegnatario inoltra all’Azienda la disdetta del contratto da effettuarsi almeno 30 giorni prima della data di effettiva riconsegna. Una volta ricevuto l’avviso di disdetta, l’Azienda comunica all’assegnatario le modalità per il rilascio dell’alloggio e, successivamente, provvede a contattarlo direttamente per concordare la data esatta del rilascio. Il pagamento del canone di locazione andrà effettuato fino alla data della effettiva riconsegna dell’alloggio.

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